Quando va fatta la visita medica
La visita di medicina del lavoro viene eseguita nelle seguenti situazioni:
- all’inizio di un nuovo rapporto di lavoro (visita preventiva, anche in fase preassuntiva)
- alla scadenza riportata nel giudizio di idoneità, calcolata in base alla periodicità indicata nel protocollo sanitario stabilito dal medico competente — di norma annuale, salvo diversa indicazione legata al rischio specifico (ad esempio biennale/quinquennale per i videoterminalisti, o comunque quanto stabilito dal medico competente) (visita periodica)”
- su richiesta del lavoratore stesso, se il medico competente la ritiene collegata ai rischi professionali o allo stato di salute
- in caso di cambio mansione, prima di essere adibito a un compito diverso da quello attuale
- alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa
- al rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi — dal 12 gennaio 2025 (L. 203/2024) non è più automatica: la fa solo se il medico competente la ritiene necessaria

Cambiando lavoro, il giudizio di idoneità precedente resta valido?
Di norma no, e vale la pena capire perché. Il giudizio di idoneità non valuta la persona in astratto, ma la sua compatibilità con una mansione specifica, calata nel contesto di rischio aziendale di un determinato datore di lavoro (art. 41, comma 6, D.Lgs. 81/2008). Cambiando lavoro, cambiano proprio gli elementi su cui quel giudizio si basava:
- cambia il datore di lavoro, che deve nominare un proprio medico competente (art. 18, comma 1, lett. a)
- cambia il Documento di Valutazione dei Rischi, anche per una mansione che sulla carta sembra identica
- cambia il protocollo sanitario, cioè gli esami e la periodicità stabiliti per quella specifica organizzazione
Per questo motivo, iniziando un nuovo lavoro va sempre effettuata una nuova visita preventiva presso il nuovo datore di lavoro.
Un’eccezione riguarda i casi in cui il datore di lavoro resta lo stesso — ad esempio un contratto a termine che si rinnova, o una riassunzione nella medesima azienda, con lo stesso medico competente e lo stesso protocollo sanitario. Se i rischi della mansione non sono cambiati, è prassi comune non ripetere l’intero iter da zero, ma effettuare comunque una nuova visita per verificare che non siano intervenute variazioni nello stato di salute.
Il caso del lavoro somministrato: chi si occupa della sorveglianza sanitaria?
Un aspetto meno noto, ma sempre più rilevante viste le assunzioni tramite agenzia, riguarda la somministrazione di lavoro. Quando un’agenzia interinale (il somministratore) invia un lavoratore a operare presso un’azienda cliente (l’utilizzatore), gli obblighi di sicurezza si dividono tra i due soggetti (art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/2008): in generale, è l’utilizzatore — cioè l’azienda presso cui il lavoratore opera concretamente — a farsi carico della sorveglianza sanitaria, perché è lui a conoscere i rischi specifici della mansione svolta nei propri ambienti e a disporre del medico competente più adatto a valutarli. Il contratto di somministrazione deve indicare chiaramente questa ripartizione di responsabilità, e il lavoratore somministrato ha diritto alle stesse tutele di un dipendente diretto.
In sintesi
Le visite mediche scandiscono ogni passaggio significativo del rapporto tra lavoratore e rischio professionale: inizio del rapporto, controlli periodici, cambio mansione, cessazione. Il giudizio di idoneità resta sempre legato alla mansione specifica e al contesto di rischio di una determinata azienda: cambiando datore di lavoro va quindi rifatta la visita preventiva, anche se la mansione sembra la stessa — e la stessa logica, con una ripartizione di responsabilità precisa, si applica anche al lavoro tramite agenzia interinale.