La disciplina specifica per il controllo delle alcool e tossico dipendenze nella sorveglianza sanitaria
Una disciplina più stringente
Il drug test e l’alcol test seguono una disciplina specifica, diversa da quella degli esami ordinari — e sono due discipline distinte, anche se spesso vengono trattate insieme. Il drug test si basa sull’Intesa della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 e sul successivo Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ne definisce le procedure operative, oltre all’art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/2008. L’alcol test segue invece la Legge 125/2001, art. 15, e il Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006, che individua un proprio elenco di mansioni a rischio, in parte ma non del tutto sovrapponibile a quello del drug test.
Quando è obbligatorio
Solo per le mansioni elencate nell’Allegato I del Provvedimento 2007: conducenti con patente C/D/E, lavori in quota oltre 2 metri, uso di gas tossici o armi, e altre attività che comportano particolari rischi per la sicurezza e la salute di terzi. Se la tua mansione non rientra in questo elenco, il drug test non può esserti richiesto.

Se rientri nelle mansioni a rischio e ti rifiuti
- vieni sospeso cautelativamente dalla mansione per “impossibilità materiale a svolgere gli accertamenti”
- rischi una sanzione (arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro, art. 59, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008)
- il datore di lavoro può procedere anche al licenziamento per giusta causa
Se fai il test e risulti positivo
La procedura ha due fasi distinte, e in ciascuna la positività va sempre confermata da un laboratorio prima di avere valore:
Primo livello: test e conferma di laboratorio
- il medico competente — direttamente in visita, oppure inviandoti a un laboratorio autorizzato — esegue un test di screening rapido sulle urine
- se lo screening è positivo, il campione viene sempre confermato da un laboratorio con un metodo più specifico
- solo a conferma avvenuta vieni dichiarato temporaneamente non idoneo alla mansione a rischio e sospeso, in attesa del secondo livello
Secondo livello: Ser.D./SERT e strutture di medicina legale
- il medico competente ti invia al Ser.D./SERT del territorio: una nuova visita specialistica e nuovi esami sulla matrice urinaria, eventualmente anche sul capello
- se anche questi esami risultano positivi, vengono a loro volta confermati da una struttura di tossicologia forense (le strutture di medicina legale a cui si appoggiano i Ser.D.)
- hai diritto a chiedere una seconda controanalisi anche qui, stavolta presso un’altra struttura di tossicologia forense, diversa da quella che ha fatto la conferma
- se il secondo livello è negativo, vieni riammesso alla mansione; il medico competente può comunque disporre un periodo di monitoraggio cautelativo di almeno 6 mesi, con un test tossicologico mensile a sorpresa e un test finale sul capello
- se il secondo livello conferma la positività, il Ser.D. invia l’esito per iscritto al medico competente, che a quel punto certifica formalmente l’inidoneità temporanea e informa il datore di lavoro, il quale deve far cessare il lavoratore dalla mansione a rischio
- se viene accertato uno stato di tossicodipendenza, ti viene proposto un percorso di cura e riabilitazione (di norma almeno 12 mesi), con diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 124, DPR 309/1990)
Diritti e doveri di lavoratore e datore di lavoro nel drug test
Obblighi del lavoratore
- sottoporsi al test se la propria mansione rientra tra quelle a rischio individuate dalla normativa (art. 20, D.Lgs. 81/2008)
- comunicare al medico competente eventuali terapie farmacologiche in corso che potrebbero alterare l’esito del test
- rispettare le prescrizioni del periodo di monitoraggio cautelativo, se disposto dal medico competente dopo un esito negativo al secondo livello
Obblighi del datore di lavoro
- individuare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) le mansioni a rischio soggette a drug test e alcol test
- comunicare al medico competente l’elenco delle mansioni a rischio presenti in azienda
- non adibire il lavoratore alla mansione a rischio in assenza di un esito negativo
- in caso di positività confermata al secondo livello, far cessare il lavoratore dalla mansione a rischio: è un obbligo, non una facoltà
- garantire la riservatezza dell’intera procedura, dal primo screening fino all’eventuale percorso di cura
Cosa può fare concretamente il datore di lavoro
Se ti rifiuti al test pur rientrando in una mansione a rischio, il datore di lavoro può sospenderti cautelativamente dalla mansione, avviare provvedimenti disciplinari e, nei casi più gravi, procedere al licenziamento per giusta causa — come già visto sopra.
Se la positività viene confermata, il datore di lavoro deve farti cessare dalla mansione a rischio, ma questo non equivale automaticamente al licenziamento: dove possibile, deve valutare la tua ricollocazione in una mansione compatibile (art. 42, D.Lgs. 81/2008), anche mentre segui il percorso di cura presso il Ser.D./SERT, periodo durante il quale hai diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 124, DPR 309/1990).
Il datore di lavoro non può licenziarti per il solo fatto di essere in cura per tossicodipendenza: può farlo solo se le tue condizioni di salute ti rendono definitivamente non idoneo, neppure a mansioni compatibili disponibili in azienda.
Tabella riassuntiva dei riferimenti normativi
| Riferimento normativo | Contenuto |
| Art. 18, D.Lgs. 81/2008 | Obblighi del datore di lavoro: individuazione delle mansioni a rischio e attivazione della sorveglianza sanitaria |
| Art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/2008 | Per le mansioni a rischio individuate dalla normativa, la sorveglianza sanitaria deve verificare anche l’assenza di tossicodipendenza |
| Provvedimento Conferenza Unificata 30 ottobre 2007 | Elenco (Allegato I) delle mansioni per cui il drug test è obbligatorio: conducenti con patente C/D/E, lavori in quota oltre 2 metri, uso di gas tossici o armi, ecc. |
| Accordo Stato-Regioni 18 settembre 2008 | Procedure operative per gli accertamenti di primo e secondo livello del drug test, e conseguenze in caso di rifiuto o positività |
| Legge 125/2001, art. 15 e Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 16 marzo 2006 | Disciplina specifica dell’alcol test: divieto di assunzione di alcolici ed elenco (proprio, distinto da quello droga) delle mansioni a rischio |
| Art. 42, D.Lgs. 81/2008 | Obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore non idoneo alla mansione a rischio a una mansione compatibile, ove possibile |
| Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/2008 | Sanzione per il lavoratore che rifiuta i controlli sanitari obbligatori (arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro) |
| Art. 41, comma 9, D.Lgs. 81/2008 | Ricorso del lavoratore contro il giudizio del medico competente, entro 30 giorni, all’organo di vigilanza territorialmente competente |
| Art. 124, DPR 309/1990 | Conservazione del posto di lavoro durante il percorso di cura e riabilitazione per tossicodipendenza |
In sintesi
Il drug test riguarda solo le mansioni a rischio elencate dalla normativa: se non rientri in quell’elenco, non può esserti richiesto. Se invece rientri e ti rifiuti, le conseguenze sono dirette e immediate: sospensione cautelativa, sanzioni specifiche e possibile licenziamento per giusta causa. Se risulti positivo, la procedura prevede sempre due livelli di verifica e conferma di laboratorio prima che la positività abbia valore. Anche il datore di lavoro ha però obblighi precisi: deve individuare correttamente le mansioni a rischio, rispettare la riservatezza della procedura e, in caso di esito positivo, valutare prima la tua ricollocazione a una mansione compatibile piuttosto che il licenziamento diretto.