Sorveglianza sanitaria: cos’è e come funziona

Una guida chiara per lavoratori e aziende

Cos’è, in pratica, la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è il controllo periodico dello stato di salute dei lavoratori, specifico per la mansione svolta e quindi per i rischi a cui sono esposti.

Non è una visita medica generica: è mirata, fatta da una figura specifica, il medico competente, un professionista scelto e incaricato direttamente dal datore di lavoro.

Lo scopo è duplice: da un lato verificare che il lavoratore sia ancora idoneo a svolgere quella mansione, dall’altro individuare tempestivamente i primi segnali di un effetto negativo del lavoro sulla sua salute, in modo da intervenire prima che la situazione si aggravi.

A quali visite può essere sottoposto un lavoratore?

La legge (art. 41 del D.Lgs. 81/2008) individua i diversi casi in cui è prevista una visita di medicina del lavoro:

  • Preventiva, anche prima dell’assunzione (Preassuntiva): serve a verificare che non ci siano controindicazioni al lavoro che si sta per iniziare.
  • Periodica: si ripete nel tempo. Ogni quanto farla lo stabilisce il medico competente nel protocollo sanitario, e viene riportato anche nel giudizio di idoneità: serve a tenere sotto controllo la salute di chi è esposto a un rischio specifico.
  • Su richiesta del lavoratore: se il medico competente ritiene la richiesta collegata ai rischi del lavoro o allo stato di salute, la visita si fa.
  • In caso di cambio mansione: per verificare che il lavoratore sia idoneo al nuovo ruolo.
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro: nei casi in cui la normativa lo prevede.
  • Al rientro dopo una lunga assenza per malattia (oltre 60 giorni consecutivi): fino al 2025 era automatica, ora invece è il medico competente a decidere se serve davvero, caso per caso.

Cosa succede durante la visita

Le visite sono sempre a carico dell’azienda, mai del lavoratore, e comprendono esami clinici, accertamenti biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio specifico di quella mansione. Un punto importante da tenere a mente: non possono essere usate come pretesto per accertamenti che non c’entrano nulla con il rischio lavorativo.

Tutto quello che emerge viene inserito nella cartella sanitaria e di rischio, un documento personale prodotto per ogni lavoratore, custodito dal medico competente e coperto dal segreto professionale: nessun altro, nemmeno il datore di lavoro compreso, può consultarlo liberamente. Fanno eccezione gli organismi competenti previsti dalla legge (come gli organi di vigilanza, ad esempio ASL e Ispettorato del Lavoro).

Viene conservato, su carta o in digitale, rispettando i requisiti minimi previsti dalla normativa.

Il giudizio finale del medico competente

Alla fine della visita, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione che stabilisce se il lavoratore può continuare a svolgere il lavoro che fa. Le possibilità sono quattro: idoneità piena, idoneità con qualche limitazione o prescrizione (che può essere temporanea o permanente), inidoneità temporanea, oppure inidoneità permanente.

Se il lavoratore e/o il datore di lavoro non condividono il giudizio, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso.

Se invece il giudizio è di inidoneità, l’art. 42 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce cosa deve fare il datore di lavoro: adibire il lavoratore, dove possibile, a mansioni equivalenti o comunque compatibili con il suo stato di salute e, se queste non ci sono, anche a mansioni inferiori, mantenendo però la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti.

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